(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione trentino Alto
                  Adige n. 41 del 10 ottobre 2006)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale n. 3310 dell'11
settembre 2006,
                                Emana
il seguente regolamento:
Registrato  alla Corte dei conti il 25 settembre 2006, registro n. 1,
foglio n. 26
                               Art. 1.

   1.  L'art.  1  del decreto del Presidente della provincia 31 marzo
2003, n., e' cosi' sostituito:
    «1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 22
della  legge  provinciale  16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata
legge,  disciplina  la  valutazione  e  la  gestione  della  qualita'
dell'aria,  il  piano  della  qualita'  dell'aria, i programmi per la
riduzione  e  la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico, i piani
d'azione,  nonche'  le  relative norme tecniche ed i valori limite di
qualita' dell'aria.
   2.  Il  presente  regolamento da' inoltre attuazione alle seguenti
direttive europee:
    a)  direttiva  1996/62/CE  del Consiglio del 27 settembre 1996 in
materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente;
    b)   direttiva  1999/30/CE  del  Consiglio  del  22  aprile  1999
concernente  i  valori  limite  di qualita' dell'aria ambiente per il
biossido  di  zolfo,  il  biossido  di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo;
    c)  direttiva  2000/69/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il
monossido di carbonio nell'aria ambiente;
    d) direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria;
    e)  direttiva  2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio,
il   nickel   e   gli  idrocarburi  policiclici  aromatici  nell'aria
ambiente.».