(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione trentino Alto Adige n. 41 del 10 ottobre 2006) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3310 dell'11 settembre 2006, Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006, registro n. 1, foglio n. 26 Art. 1. 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n., e' cosi' sostituito: «1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 22 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata legge, disciplina la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria, il piano della qualita' dell'aria, i programmi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i piani d'azione, nonche' le relative norme tecniche ed i valori limite di qualita' dell'aria. 2. Il presente regolamento da' inoltre attuazione alle seguenti direttive europee: a) direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente; b) direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo; c) direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente; d) direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria; e) direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.».